Bonus a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate

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Dal primo pomeriggio del 15 giugno sarà possibile predisporre e inviare, anche avvalendosi di un intermediario, la richiesta per il bonus a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

A CHI SPETTA IL BONUS

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo. In particolare, il Decreto Rilancio precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici.

I REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS

Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal primo gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Scarica i documenti messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

Provvedimento
Guida operativa – pdf
Vademecum – pdf
Comunicato stampa