Conciliazione

La conciliazione è un accordo in sede sindacale tra datore di lavoro e lavoratore per evitare controversie giudiziarie.

Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente. In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva

Possono essere richieste sia per rapporti di lavoro in corso che per quelli cessati.

I documenti necessari sono:

  • Visura camerale dell’azienda
  • Copie documenti legale rappresentante o titolare dell’azienda e lavoratore
  • Libretto degli assegni
  • Nel caso in cui alla conciliazione è presente un delegato del datore di lavoro (delega e copie documenti legale rappresentante o titolare)
  • Ultima busta paga.