MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PREVISTE DAL DECRETO “CURA ITALIA”

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER I PRIVATI (ART. 54)
Quale fattispecie riguarda?

Mutui prima casa di importo non superiore ad € 250.000. La sospensione delle rate del mutuo è già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244/2007 (Fondo Gasparrini) ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa (lavoratori dipendenti) che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica. La sospensione attiene solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti. Con il nuovo decreto “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di 18 mesi (9 + 9), prorogandone così la scadenza.

Chi sono i beneficiari?

Possono beneficiarne non solo i lavoratori dipendenti che dimostrino, presentando idonea documentazione (provvedimenti del datore di lavoro, cassa integrazione, etc), di aver subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus, ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (21 febbraio 2020)”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19. Non sarà necessario presentare il modello Isee.

Quali sono i requisiti?

I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

  1. titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;
  2. titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 56)
Quali fattispecie riguarda?
  1. aperture di credito a revoca e finanziamenti a fronte di anticipi, già esistenti alla data del 29/02/2020;
  2. finanziamenti non rateali con scadenza contrattuale prevista prima del 30/09/2020;
  3. mutui e finanziamenti a rimborso rateale, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, leasing.
Chi sono i beneficiari?

Tutte le imprese presentando dichiarazione nella quale viene autocertificata la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza del COVID19 (clicca qui per scaricare la dichiarazione).

Non possono accedervi quelle imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizione creditizie DETERIORATE (scaduti e/o sconfinati, inadempienze probabili, sofferenze).

Cosa comporta la richiesta di sospensione?

In generale è prevista una proroga di 6 mesi, nello specifico:

  • per le fattispecie al punto 1): non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30/09/2020;
  • per le fattispecie al punto 2): sono prorogati, alle medesime condizioni, fino al 30/09/2020;
  • per le fattispecie al punto 3): è sospeso il pagamento dei ratei/canoni fino al 30/09/2020 ed il piano di rimborso degli stessi è dilazionato, senza che vi siano oneri accessori per entrambe le parti.

Le aziende possono decidere di sospendere i rimborsi per la sola quota capitale.